Art. 9.
(Trattamento economico).

      1. Al difensore civico nazionale spetta il trattamento economico complessivo corrispondente a quello dei membri del Parlamento. Ai difensori civici aggiunti spetta un trattamento economico pari all'80 per cento di quello percepito dal difensore civico nazionale.
      2. Al difensore civico nazionale e agli aggiunti si applica l'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
      3. Il dipendente di impresa pubblica o privata che viene eletto ha diritto al mantenimento del posto.

 

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